LEGGE REGIONALE N. 89 DEL 30-12-1989
REGIONE TOSCANA

LR 4/ 87 istitutiva dell' anagrafe canina. Modifiche
ed integrazioni all' art. 14.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 3
del 10 gennaio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO UNICO

 Il disposto di cui all' art. 14 della L. R. 19 gennaio
1987 n. 4 è  soppresso e sostituito come segue:
<< Art. 14
1.  Per la inosservanza delle norme di cui alla
presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative, secondo quanto stabilito dalla legge
689 del 24- 11- 1981:
a) da L. 50.000 a L. 600.000 per le violazioni
di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6;
  b) da L. 200.000 a L. 1.000.000 per la violazione
di cui all' art. 9.
  2.  La competenza del sanzionamento amministrativo
è  della Regione.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui al comma
precedente sono introitati dalla Regione e costituiscono
quote di Fondo Sanitario Regionale destinate
al finanziamento della legge medesima.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 30 dicembre 1989.
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 28 novembre 1989 ed è  stata vistata
dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1989.